Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «quote e»;

          b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «contributi dello Stato» sono inserite le seguenti: «, delle regioni, degli enti locali,»;

          c) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e»;

          d) al comma 1, lettera f), la parola: «rimborsi» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

          e) al comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

              «g-bis) rendite derivanti da patrimoni;

 

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              g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

              g-quater) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di cui agli articoli 1 e 2»;

          f) i commi 2 e 3 sono abrogati;

          g) al comma 4, le parole: «o analogo» sono soppresse.