1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «quote e»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «contributi dello Stato» sono inserite le seguenti: «, delle regioni, degli enti locali,»;
c) al comma 1, lettera d), dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea e»;
d) al comma 1, lettera f), la parola: «rimborsi» è sostituita dalla seguente: «entrate»;
e) al comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) rendite derivanti da patrimoni;
g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g-quater) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di cui agli articoli 1 e 2»;
f) i commi 2 e 3 sono abrogati;
g) al comma 4, le parole: «o analogo» sono soppresse.